ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEGLI ELEMENTI IN TRACCIA NEGLI ORGANISMI VIVENTI
STATUTO
Articolo 1
E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Italiana per lo Studio degli Elementi in Traccia negli Organismi Viventi (AISETOV)” con sede e domicilio legale in Napoli, Via S.Andrea delle Dame 4, presso Clinica Pediatrica III – I Policlinico e durata fino al 31.12.2010.
Articolo 2
Scopi dell’Associazione sono:
a) favorire il progresso degli studi sugli elementi in traccia negli organismi viventi;
b) favorire lo sviluppo e la standardizzazione delle metodologie di ricerca degli elementi in traccia;
c) promuovere ricerche in collaborazione tra gruppi italiani e stranieri;
d) favorire la formazione scientifica dei giovani ricercatori;
e) promuovere la diffusione delle conoscenze (attraverso congressi, riunioni e corsi di aggiornamento);
f) incentivare la collaborazione con le Società nazionali e internazionali interessate agli stessi problemi.
L’Associazione è culturale, apolitica e non ha fini di lucro.
Articolo 3
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote dei Soci ordinari e collettivi e da somme eventualmente devolute da Enti pubblici o privati, a qualsiasi titolo. Il periodo amministrativo coincide con l’anno solare.
Articolo 4
Formano l’Associazione i Soci suddivisi in: Soci ordinari, Soci collettivi, Soci onorari.
Possono essere ammessi alla AISETOV, quali Soci ordinari, i ricercatori che abbiano dimostrato interesse di ricerca nel campo degli elementi in traccia negli organismi viventi. La domanda di ammissione, firmata individualmente, deve pervenire alla Segreteria della AISETOV corredata da un curriculum vitae (con particolare riferimento all’esperienza acquisita nel campo degli elementi in traccia). Le domande di ammissione vengono esaminate dal Consiglio Direttivo il quale le accetta o le respinge, sulla base della valutazione del curriculum presentato. Le domande respinte non potranno essere ripresentate prima di un anno.
Possono essere ammessi alla AISETOV, quali Soci collettivi, gli Enti pubblici o privati interessati allo sviluppo degli studi sugli elementi in traccia e delle loro applicazioni. Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo il quale le accetta o le respinge, sulla base degli scopi istituzionali dell’Ente.
Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari, persone che si siano particolarmente distinte con studi e ricerche nel campo degli elementi in traccia negli organismi viventi. I Soci onorari godono degli stessi diritti dei Soci ordinari e collettivi e sono dispensati dalle quote sociali.
Articolo 5
Hanno diritto al voto e sono eleggibili per il Consiglio Direttivo i Soci onorari e i Soci ordinari e collettivi in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci ordinari sono tenuti a pagare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. I Soci collettivi sono tenuti a pagare annualmente la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo all’atto dell’accettazione della domanda di associazione.
Articolo 6
I Soci ordinari e collettivi cessano di appartenere all’Associazione o per spontanea dimissione o perché morosi da oltre tre anni. I Soci ordinari e collettivi non in regola con le quote da più di tre anni dovranno ricevere notifica della morosità dall’Associazione. Qualora prima dello scioglimento dell’Associazione venga meno la qualità di socio per recesso, morte o esclusione, la quota spettante al socio receduto, escluso o defunto, diventa parte integrante del patrimonio dell’Associazione, essendo espressamente escluso qualsiasi rimborso di quote e/o contributi regolarmente versati.
Articolo 7
Sono organi della Associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 8
L’Assemblea è costituita dai Soci ordinari e onorari e da un rappresentante per ogni Socio collettivo. Essa è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente o per delega, dai Soci onorari e dai Soci ordinari e collettivi in regola con il pagamento delle quote.
L’Assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali e in particolare:
a) elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
b) discute ed approva le relazioni programmatica e consuntiva presentate dal Consiglio Direttivo;
c) discute ed approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni. Essa può altresì essere convocata in via straordinaria su richiesta di almeno un quinto dei membri dell’Associazione. La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione di posta elettronica da inviarsi almeno trenta giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione indica gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dagli articoli 11 e 12 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei Consiglieri, eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea.
Ogni Socio dispone di un voto per l’elezione del Presidente e di tre voti per quella dei Consiglieri. Il Presidente risulta eletto se ottiene la metà più uno dei voti espressi. In caso di mancata elezione dopo la seconda votazione, da tenersi nella stessa riunione dell’Assemblea, si procede al ballottaggio, tra i due nomi che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Risultano eletti Consiglieri i primi sei Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatte salve le norme di cui al comma seguente, purché abbiano ottenuto più del 10% dei voti espressi. Ove necessario si procede a votazioni successive.
Il mandato del Presidente e dei Consiglieri ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Non possono essere eletti per un secondo mandato consecutivo più di tre Consiglieri. Ai fini della rielezione i mandati di Presidente e di Consigliere non si cumulano. In nessun caso è possibile avere più di 4 mandati consecutivi, complessivamente.
Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere. Qualora il Presidente abbia a cessare dalla sua carica gli succederà, fino al termine del mandato, il Vice Presidente. Nel caso che un Consigliere abbia a cessare dalla sua carica gli succederà il Socio che, fra i non eletti, abbia ottenuto il maggior numero di voti, purché maggiore del 10% dei voti espressi.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare le finalità dell’Associazione, indicate nell’art. 2, in base agli orientamenti dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente; le sue riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei Consiglieri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di necessità e urgenza il Consiglio Direttivo è delegato ad assumere deliberazioni con i poteri dell’Assemblea. Tali deliberazioni devono essere assunte all’unanimità dei presenti ed essere sottoposte a ratifica dell’Assemblea, eventualmente anche per via telematica.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del numero legale, i Soci che hanno rivestito la carica di Presidente.
Articolo 10
Il Presidente rappresenta l’Associazione e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
Il Segretario-Tesoriere tiene i resoconti delle sedute della Assemblea e del Consiglio e assiste il Presidente nelle mansioni attinenti al suo ufficio. In qualità di Tesoriere gestisce i fondi dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio e coadiuva il Presidente nella preparazione dei bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 11
Le modifiche allo Statuto debbono essere proposte per iscritto dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea convocata per l’approvazione degli stessi. Il Consiglio comunicherà il testo delle modifiche a tutti i Soci almeno un mese prima dell’Assemblea, unitamente alla convocazione della stessa.
L’approvazione di una modifica richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
Articolo 12
L’Associazione può essere sciolta per decisione dell’Assemblea, appositamente convocata, con una maggioranza dei tre quarti dei presenti.
In tal caso, l’Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori e detta le norme per la liquidazione e devoluzione delle eventuali attività.